Sconto in fattura e cessione del credito 2020

Con il Decreto Rilancio 2020, per l’Ecobonus 110%, 65%, 50%, Sismabonus, Superbonus, Bonus Ristrutturazione e Facciate potrai chiedere lo sconto in fattura all’impresa e la cessione del credito a banche e intermediari finanziari. Vediamo come funzionano:

Finalmente, la svolta è arrivata. Il Decreto Rilancio, oltre all’Ecobonus e al Superbonus al 110%, ha introdotto lo sconto in fattura e/o la cessione del credito agli istituti di credito o altri intermediari finanziari.

Spero ti stia rendendo conto della portata dell’iniziativa. Perché è davvero notevole.

Cerchiamo di capire di cosa si tratta.

Tramite i classici bonus puoi portare in detrazione parte o tutte le spese sostenute per differenti interventi edili e impiantistici. In pratica, recuperi in più anni, parte o tutte le spese sostenute tramite degli “sconti” sulle tasse.

Facciamo un esempio di detrazione priva di sconto in fattura e cessione del credito. Immagina di ristrutturare casa e di spendere 10.000 €. Sfruttando, ad esempio il bonus ristrutturazioni al 50%, l’Agenzia delle Entrate ti restituirà il 50% di quanto hai speso in 10 anni, tramite delle detrazioni sulle tasse IRPEF che verserai allo Stato. Quindi, per i 10 anni successivi all’intervento, pagherai 500 € di tasse in meno ogni anno: 500 € x 10 anni= 5.000 € (il 50 % di 10.000 €). In questo caso, dovrai pagare il tutto entro la fine dei lavori e in seguito i soldi ti verranno restituiti scalandoli dalle tasse.

In alternativa, grazie allo sconto in fattura, spenderesti solo 5.000 €. Il restante 50% dei 10.000 € te lo anticiperà l’impresa che a sua volta li riprenderà dalla banca. Stessa cosa nel caso di Superbonus al 110%, solo che in questo caso puoi decidere la restituzione del 110% di quanto hai speso in soli 5 anni, oppure di farti anticipare il 100% dall’impresa.

Spero di averti chiarito il concetto. Ora partiamo con i dettagli riportati nel video riassuntivo:

Lo sconto in fattura è valido per le spese sostenute nel 2020 fino a dicembre 2021 e interessa tutti i bonus dell’Agenzia delle Entrate, fatta eccezione per il bonus mobili e il bonus verde.

Ma come funziona lo sconto in fattura e la cessione del credito:

Sconto in fattura e/o cessione del credito?

Secondo l’art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio, in alternativa alla detrazione, potrai optare:

“a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.”

Ma, in soldoni, cosa vuol dire e qual è la differenza tra sconto e cessione? Tramite lo sconto in fattura, l’impresa che ti realizzerà i lavori ti anticiperà la spesa detraibile, quindi non dovrai versare alcunché. A sua volta, l’impresa potrà cedere o meno il credito alle banche o ad altri intermediari. Nel secondo caso potrai cedere direttamente il tuo credito a terzi, quindi by-passando le imprese e i fornitori.

Questo credito potrà essere ceduto illimitatamente a qualsiasi soggetto.

Come avrai capito, la vera forza dell’iniziativa sta nella possibilità di cedere il credito agli intermediari finanziari. Ne segue che potrai realizzare alcuni interventi con limitati impieghi di denaro ed altri, addirittura, “gratis“. Questo meccanismo era già presente, ma in passato non si poteva cedere il credito agli istituti, e poche imprese potevano permettersi di anticipare i soldi ai clienti.

Potranno sfruttare lo sconto in fattura anche gli incapienti, cioè coloro che non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi o che comunque versano poche imposte IRPEF.

Potresti richiedere anche uno sconto “parziale”. In sostanza, a fronte di una spesa di 30.000 euro, potresti chiedere al fornitore uno sconto di una sola quota, ad esempio pari a 10.000 euro. Il fornitore maturerà un credito d’imposta pari a 11.000 euro. Tu potrai far valere in dichiarazione una detrazione pari a 22.000 euro (110 per cento di 20.000 euro rimasti a tuo carico).

Nel caso in cui più soggetti sostengano delle spese riguardanti interventi realizzati sul medesimo immobile, ciascuno potrà decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri.

Esempio.

Immagina di sostituire l’impianto di riscaldamento e di spendere 30.000 euro a cui corrisponde una detrazione pari a 33.000 euro (110 %). L’impresa, applicandoti lo sconto in fattura pari a 30.000 euro, non ti chiederà soldi e maturerà un credito d’imposta pari a 33.000 euro. Questi crediti li scalerà dalle tasse avrebbe dovuto pagare (attraverso il modello F24).

Sconto in fattura: quali sono gli interventi a cui si può applicare?

L’articolo 121, stavolta al comma 2, elenca gli interventi che beneficiano dello sconto in fattura e della cessione del credito:

a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119;

c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell’articolo 119;

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del presente decreto;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell’articolo 119;

Semplificando, potrai sfruttare lo sconto in fattura per:

il Bonus Ristrutturazioni destinato agli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Addirittura, rientrano nel bonus ristrutturazioni, le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria sulle sole parti comuni condominiali.

Ecobonus al 110%;

l’Ecobonus al 50%, 65%: sostituzione degli infissi, della caldaia a condensazione, installazione del cappotto, dei pannelli solari ecc.;

il Sismabonus, sugli edifici edificati nelle zone sismiche 1, 2 e 3;

il Bonus Facciate;

la sostituzione o la nuova installazione di impianti fotovoltaici e relativi accumuli;

la posa di colonnine per la ricarica delle auto elettriche: quest’ultime beneficiano delle detrazioni al 110 % se installate contestualmente ad uno dei tre interventi trainanti dell’Eco-bonus al 110%.

Restano esclusi dallo sconto in fattura, il bonus mobili e il bonus verde.

I lavori iniziati prima di luglio 2020?

Il Decreto ti permette di beneficiare dello sconto in fattura per le spese sostenute da luglio 2020 fino a dicembre 2021. Quindi, ad oggi, sembrerebbe che si debba far riferimento al criterio di cassa: non conta quando siano iniziati i lavori, ma è importante la data del pagamento della prestazione. Ad esempio, i pagamenti effettuati a dicembre 2020 per un intervento iniziato a febbraio 2020, potranno fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito. Questo nel caso di privati.

Mentre, le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, dovranno far riferimento al criterio di competenza (circolare Agenzia Entrate n. 2/E/2020): farà fede la data di fine lavori, indipendentemente dall’avvio e dalla data dei pagamenti.

Ma cosa ci guadagnano le banche?

Concentriamoci sul 110%. Chiedendo la cessione del credito, le banche ti anticiperanno il 100% che recupereranno in 5 anni, guadagnandoci quel 10% di cui tu non approfitti, perché preferisci una gallina oggi ad un uovo domani. Addirittura, alcune banche ti potrebbero versare anche di più, ad esempio il 102%, guadagnandoci solo l’8%. Viceversa, altri istituti potrebbero chiederti di versare un 5 %, così loro ci guadagnerebbero il 10+5= 15%.

Primo step: scelta del professionista e documentazione da produrre.

Per beneficiare di ciò, la prima cosa che farei è trovare un professionista come un ingegnere, un architetto o un geometra. Il tecnico dovrà redigere le pratiche edilizie, quelle energetiche, quelle strutturali oltre alle varie asseverazioni tecniche (da inviare all’ENEA):

produrre l’attestato di prestazione energetica APE ante e post intervento, asseverando il salto di due classi sotto forma di dichiarazione asseverata;

dichiarare che le opere realizzate ricadono tra quelle agevolabili;

verificare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;

Quando il professionista avrà raccolto tutte questi documenti, solo nel caso di sconto in fattura e/o cessione del credito, dovrai ottenere un visto di conformità rilasciato da un intermediario abilitato: commercialista, esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile del Caf ecc. Tramite questo visto, l’intermediario verificherà che il tecnico abbia prodotto tutte le asseverazioni, le attestazioni e che possieda la polizza assicurativa obbligatoria.

La volontà di utilizzare questi strumenti deve essere trasmessa entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

Secondo step per ottenere la cessione del credito.

Nel caso avessi optato per la cessione del credito in prima persona, mentre i professionisti fanno il lavoro sporco, tu dovrai passare alla fase 2, e valutare le varie proposte delle banche o di quelle aziende che, avendo grossi fatturati, intendono aderire all’iniziativa.

Per validare la cessione del credito dovrai comunicare annualmente all’Agenzia delle Entrate i dati del cessionario (impresa o fornitore a cui hai ceduto il credito), l’accettazione da parte di quest’ultimo del credito ceduto e l’importo dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre dell’anno precedente. In mancanza di questa comunicazione, la cessione del credito è inefficace.

Tale credito potrà essere utilizzato dal cessionario solo dopo la relativa accettazione, che deve avvenire attraverso il “cassetto fiscale”. L’accettazione e il rifiuto non possono essere parziali e sono irreversibili. Il cessionario potrà utilizzarli in compensazione tramite modello F24.

A sua volta, se il cessionario volesse cedere il credito ricevuto, dovrà comunicarlo all’Agenzia delle Entrate utilizzando la stessa procedura.

Procedura e secondo step per ottenere lo sconto in fattura.

Questa procedura è molto più snella della cessione, specialmente per chi chiede lo sconto. Anche in questo caso dovrai inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Il fornitore, impresa o intermediario recupererà lo sconto come credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali.

Eventuali finanziamenti.

In realtà, i soldi vengono liquidati dalle banche o a fine lavori oppure per stati di avanzamento, che possono essere massimo di 2. Il primo al 30% della spesa totale e il secondo ad almeno il 60%.

Facciamo un esempio. Immagina di spendere 100.000 €. Secondo la legge, puoi ottenere la prima trance di soldi quando avrai realizzato il 30% dei lavori, quindi a 30 mila euro. Nel frattempo, né l’impresa né il professionista verranno pagati. Quindi, o trovi un’impresa con le spalle grosse che si assuma il rischio che la pratica venga rigettata, oppure anticipi tu i soldi, oppure, se non li hai, richiedi un finanziamento, con i relativi costi di apertura, gli interessi, ecc. Quindi, tra i costi che potresti dover sobbarcarti, considera anche le spese della pratica “bancaria”.

Quale IVA si applica  per gli interventi volti al risparmio energetico?

L’Agenzia delle Entrate, per favorire ulteriormente la riqualificazione del patrimonio immobiliare ad uso residenziale, ha ridotto l’Iva agevolata da pagare su beni e servizi.

In particolare, si pagheranno con:

IVA al 4%:

tutti i lavori, che hanno come obiettivo l’eliminazione delle barriere architettoniche (messa a norma di un ascensore, installazione di servoscala montascale, abbattimento di gradini per la sostituzione con scivoli, installazione rampe)

IVA  22%:

gli onorari dei professionisti eventualmente coinvolti nei lavori;

acquisto di beni finiti, quando è diretto, da parte del committente, presso il negozio o il deposito di materiali edili.

IVA  10%:

– prestazioni di servizi (manodopera) relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

– beni, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Quindi, l’aliquota agevolata al 10% dei beni, sarà applicata solo se questi prodotti saranno inclusi all’interno del contratto di appalto, che il committente stipulerà con l’impresa. L’impresa, in questo caso, acquisterà i prodotti dal fornitore (mattonelle, pavimenti, sanitari, etc) con l’IVA al 22% e poi applicherà al committente l’IVA al 10% (andando quindi in “credito d’IVA” nei confronti dello Stato); 

L’Iva al 10%, se acquisti direttamente tu, puoi ottenerla solo se i tuoi lavori ricadono in restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia. Non in manutenzione straordinaria. Chiedi al tecnico che hai incaricato.

Differentemente, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, il 10% si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni stessi.

Vediamo un esempio: costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui 4.000 euro è il costo per la prestazione lavorativa, 6.000 euro è il costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari).

L’Iva al 10% si applica sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e il costo dei beni significativi: 10.000 – 6.000 = 4.000. Sul valore residuo degli stessi beni (pari a 2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.

Massimali di costo Superbonus 110%

Modalità e criteri di computazione delle spese e massimali di costo per il Superbonus al 100% e l’Ecobonus, prezzi al metro quadro.

Il decreto attuativo del Mise “Riqualificazione energetica” relativo al Decreto Rilancio, convertito con la legge 77 del 2020, ha introdotto le modalità di computazione delle spese e i costi massimi per le varie lavorazioni.

In particolare, nella Tabella I del decreto vengono indicati i massimali di costo per gli interventi aderenti al Superbonus 110% e l’Ecobonus. Si tratta di somme omnicomprensive ad esclusione di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie.

Computo metrico sulla base dei prezzari regionali

Per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio (relativi al Superbonus), nonché per gli altri interventi che prevedano la redazione dell’asseverazione ai sensi dell’allegato A del decreto attuativo “Riqualificazione energetica” da parte del tecnico abilitato (Ecobonus al 65% e al 50%), il tecnico abilitato stesso che la sottoscrive allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezzari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI– Tipografia del Genio Civile;

b) nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione di cui all’articolo 8 del decreto attuativo “Riqualificazione energetica“;

In pratica, il professionista dovrà realizzare un computo metrico utilizzando le voci del prezzario regionale o del prezzario Dei. Una volta fatto ciò, per ogni voce, l’impresa dovrà apporre dei prezzi uguali o inferiori a quelli contenuti nei prezzari. Qualora i prezzari non riportino alcune voci, possono essere determinate dal professionista tramite un’analisi dell’opera. E’ il caso delle opere che devono essere valutate a corpo e che computerei a ore. In questo caso, in alternativa, il professionista può avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I. Infine, qualora venissero inseriti dei costi non valutati dai prezzari, occorre allegare una relazione che definisca i nuovi prezzi.

Allegato I – Massimali di costi per opere non presenti nei prezzari.

I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie.

TIPO DI INTERVENTOTetto di Spesa Massima ammissibile
Riqualificazione energetica di edifici esistenti.100.000 €
Coibentazione dell’involucro di edifici esistenti (per esempio, cappotto pareti, tetti e pavimenti); installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda e 60.000 €
Acquisto e posa in opera di schermature solari (art. 14 c.2 Dl 63/2013)60.000 €
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia; sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore, dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;30.000 €
acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale, dotati di generatori di calore, alimentati da biomasse combustibili: stufe e caldaie pellet, cippato, legna ecc.(art. 14 c.2 bis Dl 63/2013);30.000 €

IMPORTANTE: La detrazione riguardante un intervento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali. Sono cumulabili i massimali, ma realizzati su lavorazioni diverse!

In pratica, se installi una caldaia, non puoi detrarla sia al 50% che al 65%. Mentre, puoi cumulare i massimali. Ad esempio, se dovessi spendere 100.000 € per il cappotto: 60.000 € li detrarresti come Ecobonus e gli altri 40.000 € come Bonus ristrutturazione.

Tipologia di interventoSpesa specifica massima ammissibile
Riqualificazione energetica
Interventi di riqualificazione globale eseguiti su edifici esistenti o singole unità immobiliari —zona climatica D, E, F – esempio, Pordenone zona E1.000 €/m2
Strutture opache orizzontali: isolamento coperture
Esterno230 €/m2
Interno100 €/m2
Copertura ventilata250 €/m2
Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti
Esterno120 €/m2
Interno/terreno150 €/m2
Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali
Esterno/diffusa150 €/m2
Interno80 €/m2
Parete ventilata200 €/m2
Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi
Zone climatiche D, E, F 
Serramento650 €/m2
Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)750 €/m2
Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione230 €/m2
Collettori solari termici
Scoperti750 €/m2
Piani vetrati1.000 €/m2
Sottovuoto e a concentrazione1.250 €/m2
Caldaie ad acqua a condensazione e generatori di aria calda a condensazione (*)
Pnom <= 35kWt200 €/kWt
Pnom > 35kWt180 €/kWt
Micro-cogeneratori: Celle a combustibile25.000 €/kWe
Micro-cogeneratori: Motore endotermico / altro3.100 €/kWe
Pompe di calore (*)
Tipologia di pompa di calore Esterno/Interno
Compressione di vapore elettriche o azionate da motore primo e pompe di calore ad assorbimentoAria/Aria 600 €/kWt (**) Altro 1.300 €/kWt
Pompe di calore geotermiche1.900 €/kWt
Sistemi ibridi (*)1.550 €/kWt9
Generatori di calore alimentati a biomasse combustibili (*)
Pnom<=35kWt350 €/kWt
Pnom> 35kWt450 €/kWt
Scaldacqua a pompa di calore
Fino a 150 litri di accumulo1.000 €
Oltre 150 litri di accumulo1.250 €
Installazione di tecnologie di building automation50,00 €/m2

(*) Nel solo caso in cui l’intervento comporti il rifacimento del sistema di emissione esistente, come opportunamente comprovato da opportuna documentazione, al massimale si aggiungono € 150/m2 per sistemi radianti a pavimento, o € 50/m2 negli altri casi, ove la superficie si riferisce alla superficie riscaldata.

(**) Nel caso di pompe di calore a gas la spesa specifica massima ammissibile è pari a 1.000 €/kWt.

* Ci si riferisce alla potenza utile in riscaldamento della pompa di calore.

Ecobonus 110%: guida generale

Guida sull’Ecobonus 110%: interventi trainanti, massimali, seconde case, scadenza, cessione del credito e sconto in fattura.

Il Decreto Rilancio 34/2020 è legge e sono state pubblicate le linee guida dell’Agenzia delle Entrate. Vediamo le novità riguardanti l’art. 119 sull’Ecobonus al 110%

Gli interventi possono riguardare sia le prime che le seconde case e potrai accedere all’incentivo anche in caso volessi demolire e ricostruzione l’immobile.

Inoltre, i massimali vengono stabiliti sulla base della “consistenza” dell’edificio ma dovrai accelerare l’inizio dei lavori, in quanto potrai detrarre le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021. Infine, viene introdotto il limite massimo di unità immobiliari su cui la persona fisica potrà beneficiare della detrazione. Ma la questione più rilevante del decreto resta la cessione del credito e lo sconto in fattura.

In cosa consiste l’Ecobobonus al 110%?

Ad esempio villa liberty nel centro di Roma che non è classificata catastalmente A1.  Non basta più il camino che scalda il soggiorno e vorresti sostituirlo con un’efficiente caldaia a condensazione. Trattandosi di una villetta, ti basteranno 30.000 €. Grazie all’Ecobonus ti verrà restituito il 110% di quello che hai speso in 5 quote annuali di pari importo attraverso delle detrazioni IRPEF. Riprendendo l’esempio, ti verranno resi 30.000 € x 1,1=33.000 € in 5 anni. Non ho detto che riceverai un bonifico annuale di 33.000 / 5= 6.600 €, ma pagherai 6.600 € di tasse in meno ogni anno.

In alternativa, potresti optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, chiedendo all’impresa, oppure ad un intermediario finanziario, di anticipare la spesa al posto tuo.

Il meccanismo dovrebbe essere chiaro. Vediamo le caratteristiche per sfruttare il bonus.

Chi può beneficiarne?

Il bonus potrebbe essere tuo se:

Condomìnio;

sei una persona fisica, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

Una persona fisica può beneficiare della detrazione per gli interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari oltre che sulle parti comuni. Quindi, se possiedi 4 case, potrai sfruttare l’Ecobonus sulle parti comuni delle tue abitazioni e al più, internamente, su due unità. Ti toccherà scegliere, ma meglio avere tanta scelta che non averne.

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento all’avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese. Si tratta, in particolare, del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile.

I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.

Secondo la circolare 8 agosto 2020 n. 24/E possono accedere all’incentivo anche:

familiari e i conviventi del possessore o detentore dell’immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione;

gli imprenditori e autonomi sulle unità abitative rientranti nella sfera privata;

il promissario acquirente, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.

Possono ottenere il beneficio anche:

istituti autonomi case popolari e gli enti aventi le stesse finalità sociali per interventi realizzati su immobili di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;

associazioni e società sportive dilettantistiche per i soli interventi realizzati sugli spogliatoi.

Quali immobili riguarda?

Fortunatamente è scomparsa dal testo originale la dicitura “abitazione principale”. Quindi, puoi ottenere il bonus sia sulle prime che sulle seconde case. Ma ad una concessione, segue una limitazione. L’agevolazione non riguarda le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:

A/1: abitazioni di tipo signorile;

A/8: Abitazioni in ville;

A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

Quindi, prima di sognare dovrai controllare la categoria del tuo immobile all’interno della visura catastale. Se scoprissi di vivere in un A9, non dovresti sognare il superbonus, ma goderti la supervilla!

Infine, come ti accennavo, se possiedi una seconda, terza, quarta casa, potrai beneficiare degli incentivi solo su 2 unità a tua scelta.

Sei ancora tra i beneficiari? Procediamo con il prossimo step.

Quali sono gli interventi trainanti?

Sono ben tre gli interventi trainanti che ti potranno far entrare nell’olimpo dei beneficiari. L’importante è realizzarne almeno uno su unità esistenti, poi se riuscissi a farne due meglio ancora.

a) Isolamento termico.

interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (vengono inclusi i tetti inclinati) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

In pratica, dovrai coibentare tramite cappotto, isolamento interno o in intercapedine più del 25% della superficie lorda disperdente del tuo edificio (pavimentazione a piano terra, facciate e copertura). Attenzione, non si parla di superficie disperdente dell’appartamento, ma dell’edificio!

Facciamo un esempio: immagina di vivere in una casa cubica con 6 facce da 10 mq ciascuna. La superficie totale disperdente è 6 x 10 mq= 60 mq. Il 25 % di 60 mq è  60 x 25 / 100 = 15 mq. Per ottenere il bonus ti sarà sufficiente coibentare il tetto e poco più di mezza facciata. A quel punto, al diavolo l’avarizia, isola tutta la parete fino a terra! Eccoti un disegno esplicativo che mio nipote farebbe sicuramente meglio, ma, ahimè, non ho mai brillato per fantasia.

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi CAM. In pratica, il produttore dovrà fornirti un certificato che attesti ciò, e cioè che nel produrre l’isolante l’azienda ha adottato delle procedure “green” e sostenibili. Inoltre, devono essere rispettati i requisiti di trasmittanza termica U (ante e post), espressa in W/mqK, contenuti nell’allegato E del decreto attuativo del Mise “efficienza energetica” o “requisiti ecobonus”;

Non si può fare il cappotto, due altre possibilità:

b) Sostituzione dell’impianto di riscaldamento in condominio:

interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi (assemblati in fabbrica) o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, oppure con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. Nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

Anche se nel testo si parla di sostituzione dell’impianto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è sufficiente la sostituzione del generatore di calore per godere della detrazione al 110%.

Ovviamente, per rientrare in questa casistica devi possedere un appartamento in un condominio. Per condominio si intende uno stabile in cui sono presenti almeno due unità intestate a soggetti differenti.

Una volta appurato ciò, devi sostituire il tuo vecchio impianto con un nuovo sistema più efficiente.

In questo caso, la detrazione del 110% spetta ai condòmini anche per un numero maggiore di due unità immobiliari (anche se imprese, professionisti o società).  Le unità non possono ricadere in categorie catastali a/1, a/8 e a/9 e possono non essere abitative (uffici, negozi, laboratori ecc.), ma solo per i condomìni con superficie residenziale superiore al 50% (circolare 24/e/2020) (comma 9, lettera a).

Per quanto riguarda la maggioranza condominiale necessaria per procedere con il Superbonus è sufficiente quella semplice: la maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.

La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

Ultima possibilità:

c) Sostituzione dell’impianto di riscaldamento in proprietà esclusive:

interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno (ad esempio le villette a schiera) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, oppure con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Viceversa rispetto al caso b, devi possedere un intero edificio oppure un appartamento da cui possa accedere dall’esterno e aver intenzione di sostituire l’impianto di riscaldamento.

Ti voglio regalare un’ulteriore gioia. Se dovessi realizzare almeno uno di questi interventi, come per magia, tutte le opere volte al risparmio energetico ricadrebbero nel centodieci per cento:

Altri interventi al 110%.

Se realizzassi, contestualmente agli interventi appena elencati, anche dei lavori detraibili al 65% e al 50% (di cui all’articolo 14 del decreto legge all’articolo 14 del decretolegge4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, potrai portare anch’essi in detrazione al 110%. Per questo motivo, i tre interventi vengono detti “trainanti”. I lavori che passano dal 65% o dal 50% al 110% vengono detti “trainati”.

Inoltre, qualora realizzassi un intervento trainante a livello condominiale, potresti effettuare gli interventi trainati anche sull’appartamento.

Facciamo qualche esempio: installazione del solare termico, dell’impianto fotovoltaico, degli infissi (finestre, portefinestre, portoni blindati), di sistemi di building-automation, delle colonnine elettriche per la ricarica delle auto elettriche ecc.

Infine, ricade nel beneficio anche l’installazione di impianti fotovoltaici.

Questi interventi possono essere detratti anche nel caso di demolizione e ricostruzione del fabbricato purché non si modifichi la volumetria dell’edificio, ai sensi del comma 1 lettera d) dell’articolo 3 del d.P.R. n. 380 del 2001

Ancora non è detta l’ultima parola, per ottenere l’Ecobonus al 110% dovrai superare un ulteriore step:

IMPORTANTE: se effettui un intervento trainante a livello condominiale, potrai sfruttare l’ecobonus al 110% anche per gli interventi esclusivi sul tuo appartamento (sostituzione infissi, caldaia autonoma etc.)

Miglioramento di due classi energetiche dell’APE.

Altra condizione da rispettare, per poter accedere al Super-bonus 110%, è il miglioramento di due classi energetiche della certificazione energetica APE della tua abitazione. Per ottenere questo risultato, oltre agli interventi che ricadono nella detrazione centodieci per cento, potresti aiutarti con le opere ricadenti nei benefici 65% o 50%: sostituzione degli infissi, installazione del solare termico o della caldaia a biomassa ecc.

Ad esempio, una villetta indipendente in classe F.  Installando una pompa di calore, potresti ottenere un miglioramento della certificazione energetica APE di una sola classe. Potresti installare i doppi vetri alle finestre o la caldaia a condensazione, ottenendo l’agognato miglioramento.

L’Attestazione dovrà essere rilasciata da un professionista abilitato, ingegnere, architetto o geometra, dopo aver realizzato due Certificazioni energetiche APE, una pre ed una post opera, che segnalino il raggiungimento dell’obiettivo.

Inoltre, è possibile ottenere l’incentivo anche qualora il professionista attesti che, su quello specifico immobile, la classe energetica conseguita è la più alta possibile. Questa eventualità si presenta solo per le abitazioni ad alta efficienza energetica che passano da A3 ad A4.

Per quanto riguarda i condomini, si pensa di introdurre gli Ape relativi ad interi edifici (e non riguardanti la singola unità immobiliare) detti “convenzionali”, utilizzabili esclusivamente per l’Ecobonus 110%. In pratica, l’indice relativo all’edificio si determina calcolando la somma dei prodotti degli indici delle singole unità per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero edificio. Ho mal di testa…

Molto probabilmente, il professionista dovrà attestare ciò sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Quali sono i massimali?

Un’ulteriore novità introdotta riguarda i massimali, i quali variano sulla base della “consistenza” dell’edificio.

InterventoAbitazioni uni- familiari o con accesso indipendenteEdifici da 2 a 8 unitàEdifici con più di 8 unità
Isolamento termico50.000 €40.000 €30.000 €
Sostituzione impianto30.000 €20.000 €15.000 €

Nel caso di edifici plurifamiliari, questi massimali vanno moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono il fabbricato.

Quindi, se il tuo condomino fosse composto da 5 unità, avreste a disposizione 40.000 € x 5= 200.000 € di spesa detraibile nel caso di isolamento, mentre 20.000 € x 5= 100.000 € di spesa detraibile nel caso di sostituzione dell’impianto. Ovviamente potreste sforare, ma non avrete diritto alla detrazione al centodieci per cento per la quota di spesa eccedente il massimale.

I massimali sono cumulabili. E’ possibile sfruttare contemporaneamente il massimale relativo all’isolamento, quello spettante per la sostituzione dell’impianto, quello per l’impianto fotovoltaico, il bonus ristrutturazioni a 96.000 € etc.

Vedi l’approfondimento

Quali spese sono detraibili?

Oltre alle spese sostenute per acquistare e installare l’impianto di riscaldamento, il cappotto, le colonnine elettriche ecc., potrai portare in detrazione le prestazioni professionali comprensive della redazione dell’attestato di prestazione energetica ante e post opera, delle asseverazioni, del visto di conformità, della progettazione e direzione lavori, delle perizie e dei sopralluoghi.

Inoltre, sono incluse le spese per la demolizione e la dismissione dell’esistente.

A queste spese potrà essere applicata l’iva al 4%, al 10% o al 22%, come nel caso dell’ecobonus al 65%.

Interventi iniziati prima del 1 luglio 2020.

La legge permette di godere il beneficio del 110% per tutte le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Ne segue che, indipendentemente dal periodo di realizzazione delle opere, potrai portare in detrazione tutti i versamenti effettuati successivamente al 1° luglio 2020. Non ha rilevanza la data di emissione delle fatture da parte dell’impresa ma il giorno del versamento.

Immobili sottoposti a vincolo.

Per quanto riguarda gli immobili sottoposti a vincolo o per i quali i regolamenti locali vietino l’isolamento termico e/o l’installazione di impianti di climatizzazione, viene incentivato qualsiasi intervento che produca una riduzione di due classi energetiche dell’attestato APE dell’immobile o, se impossibile, il raggiungimento della classe energetica più alta.

In pratica, tutti gli interventi deducibili al 65% o al 50% passano al 110% se riesci a migliorare di due classi la certificazione energetica.

Sconto in fattura e cessione del credito.

E’ sicuramente l’aspetto chiave di questo incentivo. In alternativa alla detrazione sulle tasse future, potresti chiedere all’impresa che ti effettuerà i lavori di anticiparti la spesa detraibile. A sua volta, l’impresa potrebbe cedere o meno il credito alle banche o ad altri intermediari.

Ovviamente, le banche o gli intermediari non lavoreranno a gratis.

Facciamo un esempio. Immagina di ottenere l’Ecobonus al 110% sostituendo l’impianto di riscaldamento e di spendere 10.000 €. Optando per la detrazione, lo Stato ti restituirà 11.000 € in 5 anni. Se non volessi spendere questa somma, potresti cedere il credito ad un intermediario finanziario. L’intermediario dovrà trarne un profitto, quindi oltre a guadagnare il 10% in 5 anni, potrebbe chiederti una somma per ottenere più margine. Questa somma dipenderà dal soggetto a cui l’impresa cedere il credito.

Ne segue che potrai realizzare alcuni interventi con limitati impieghi di denaro ed altri, addirittura, “gratis”. Questo meccanismo era già presente passato, ma non si poteva cedere il credito agli istituti. Poche imprese potevano permettersi di anticipare i soldi ai clienti e quindi si è rilevato un flop.

Ho approfondito l’argomento nell’articolo sullo sconto e la cessione.

Quali sono gli adempimenti necessari?

Per ottenere la detrazione:

depositare in Comune la relazione tecnica di cui all’art.8, c.1 del Dlgs 192/2005, nota anche come ex-legge 10;

fornire le asseverazioni di un tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali:

produrre l’attestato di prestazione energetica APE ante e post intervento e asseverando il salto di due classi sotto forma di dichiarazione asseverata;

dichiarare che le opere realizzate ricadono tra quelle agevolabili;

verificare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (indipendentemente dallo sfruttamento della cessione del credito o sconto in fattura). Per far ciò, dovrà mantenere i costi al di sotto delle prezzi unitari massimi stabiliti nel decreto attuativo;

un visto di conformità ad un intermediario abilitato: commercialista, esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile del Caf ecc. (solo in caso di cessione del credito e/o sconto in fattura);

Importante: qualora il professionista rilasciasse dichiarazioni non veritiere (volontariamente o per incapacità), verrebbe sanzionato, ma tu perderesti il beneficio e dovresti restituire i soldi, anche se fossero stati versati dagli intermediari finanziari o dall’impresa.

effettuare i pagamenti mediante bonifico parlante, indicando il numero e la data della fattura, la causale, il codice fiscale del beneficiario e la P.Iva del soggetto a favore del quale viene effettuato il bonifico;

trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori i modelli ministeriali compilati e la dichiarazione di congruità delle spese sostenute attraverso la quale il professionista dichiara che i costi sono uguali o inferiori rispetto ai prezzi medi contenuti nei prezzari regionali.

Progetto di FTE della nuova scuola Lozer di Torre di Pordenone

https://www.linkedin.com/posts/andrea-lazzari-2841b178_approvato-in-consiglio-comunale-il-progetto-activity-6681574384961904640-nHOg

Approvato in consiglio comunale il progetto di FTE della nuova scuola Lozer di Torre di Pordenone.
RTP Cooprogetti Scrl , Studio PLB archh. Pierini Vittorio , Ivo BoscariolElisabetta Lot ,arch. andrea catto , arch. Jessica Macuz, arch. Andrea Lazzari, dott. geol. Paola Parente. 

Nuova Lozer, un polo scolastico ultra moderno, green, aperto alla città

REGIONE FVG – ALTRI CONTRIBUTI PER LA PRIMA CASA – CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI

Riguardano gli immobili a uso abitativo, di proprietà e residenza dei richiedenti: domande online dalle 9.00 di martedì 19 maggio 2020 alle 16.00 di giovedì 30 luglio 2020.

Ai sensi dell’articolo 5, commi da 12 a 18 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020.), l’Amministrazione regionale, al fine di promuovere il contenimento dei consumi energetici, concede contributi a sostegno delle spese relative alla fornitura e alla posa in opera per la sostituzione di serramenti, anche comprensivi di infissi, delimitanti l’involucro riscaldato verso l’esterno, negli immobili a uso abitativo situati nel territorio regionale.

I contributi sono concessi a soggetti privati proprietari residenti nell’immobile in cui realizzare i lavori.

I contributi sono concessi a fondo perduto nella misura del 30 per cento della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile, e comunque il contributo concesso non potrà superare i  10.000 euro per ciascuna domanda.

Le domande possono essere presentate, esclusivamente attraverso il sistema Istanze online,  dalle ore 9.00 di martedì 19 maggio 2020 e, inderogabilmente, fino alle ore 16.00 di giovedì 30 luglio 2020.

Per poter presentare domanda è necessario che il richiedente sia dotato di un accesso Loginfvg di tipo Avanzato o SPID di livello 2.

contributi sono concessi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

La dotazione finanziaria disponibile alla data del 27 aprile 2020 per la concessione dei contributi è pari a 500.000 euro. Alle domande non finanziate può essere data copertura con eventuali ulteriori risorse entro il 31 dicembre 2021.

Viene pubblicato l’ elenco delle 883 domande trasmesse in data 19 maggio attraverso l’applicativo Istanze online.

Saranno successivamente pubblicati gli elenchi delle domande trasmesse nei seguenti periodi temporali: 20-31 maggio, 1-15 giugno, 16-30 giugno, 1-15 luglio, 16-30 luglio.

Entro il 18 giugno saranno emessi i decreti di concessione a favore dei beneficiari titolari delle domande finanziate con le risorse attualmente disponibili, e sarà pubblicato l’elenco con l’evidenza delle domande finanziate

BIM Evoluzione dei metodi di progettazione

Il Building Information Modeling (BIM) è una gamma di sistemi di archiviazione e manipolazione di informazioni digitali utilizzati per aiutare la costruzione e la manutenzione di edifici / strutture.

Questo termine viene spessissimo utilizzato per coprire un po’ tutto, dai modelli 3D ai piani architettonici digitalizzati. Tuttavia, al suo interno, il BIM è molto più di questo. Il concetto di Metodologia BIM va oltre la semplice mappatura dello spazio fisico includendo anche specifiche funzionalità e metriche di costo.

Per quale motivo l’uso del BIM può essere considerato così importante per la professione di architetto?

Il vero, grande, potenziale del BIM, è rintracciabile nel suo guardare alla memorizzazione dei dati architetturali in un modo nuovo.

Il BIM, invece di basarsi su rappresentazioni grafiche, lavora su informazioni archiviate in database condivisi. È possibile accedere a questi dati e modificarli in modo flessibile rendendo il lavoro in team molto più facile e snello.

4 motivi per comprendere l’importanza del BIM per gli architetti

1. Il BIM migliora la collaborazione in team e ottimizza l’efficienza del flusso di lavoro

L’architettura e il design sono processi che tradizionalmente vengono sviluppati manualmente, spesso in uffici distanti. Architetti, ingegneri strutturali e costruttori lavorano spesso a distanza e per proseguire nella progettazione devono sottostare a continui scambi di mail e progetti. Un modo di lavorare che può generare confusione, cattiva gestione del tempo, ed errori involontari.

L’uso di una metodologia BIM consente invece a tutti questi specialisti di accedere alle informazioni nel formato di cui hanno bisogno senza l’obbligo di duplicare i dati, lavorando sullo stesso materiale. L’utilizzo collettivo di un singolo set di dati significa infatti che le modifiche apportate in un formato vengono propagate automaticamente in tutto il sistema, eliminando la necessità di aggiornare diverse bozze man mano che i piani avanzano.

Grazie al BIM i team di lavoro possono lavorare in modo più collaborativo e non sono più tenuti a perdere tempo nel controllo incrociato di documentazione e file.

Il Building Information Modeling poi elimina la necessità di visitare ripetutamente un luogo fisico durante la pianificazione. Un team può scansionare un luogo e i BIM Specialist possono analizzare quei dati in ufficio quando necessario.

2. BIM offre una piattaforma stabile per creare simulazioni al computer e modelli 3D

Oltre a favorire flussi di lavoro collaborativi all’interno di un database BIM condiviso, la metodologia BIM fornisce un comodo archivio di dati di architettura e progettazione per software di modellazione e simulazione 3D. Questi programmi e dati possono essere utilizzati anche per altre progettazioni. La possibilità data agli architetti di vedere e testare i propri progetti prima della costruzione sta già consentendo realizzazioni più innovative e una maggiore efficienza e aderenza ai piani di costruzione.

3. Il BIM consente ai clienti di interagire con progetti prima della costruzione

Gli stessi modelli 3D che possono essere utilizzati a fini di progettazione semplificano la condivisione di idee con i clienti possono consentire alle persone senza formazione specialistica in architettura di visualizzare i piani e farsi un’idea chiara del risultato finale. Il BIM crea modelli 3D che chiunque può esplorare o persino modificare. Ciò aiuta i progettisti, i modellisti e gli architetti della costruzione a diventare più proattivi nei confronti delle richieste del cliente.

4. Il BIM segue gli edifici costruiti lungo tutto la loro vita

Gli schemi BIM non sono utili solo ai team di costruzione. I dati elaborati dalle procedure BIM formano dei database con le informazioni più rilevanti su un edificio o su una struttura. Uno schema BIM viene passato al gestore dell’edificio al termine di un progetto di costruzione così da avere una sorta di carta di identità dell’edificio

– . Questa documentazione consente ai gestori di edifici di familiarizzare facilmente con una struttura e di apprendere eventuali informazioni critiche sull’edificio.

Importanza del BIM per gli architetti: visibilità, collaborazione ed efficienza del flusso di lavoro

Il BIM è essenzialmente un metodo di archiviazione del database per la creazione di schemi di lavoro e di progettazione. Il vantaggio principale di questo approccio è quello di consentire a architetti, ingegneri strutturali e costruttori di lavorare in collaborazione sullo stesso set di dati e di produrre simultaneamente documentazioni e progetti riducendo il rischio di errori e disallineamenti dal progetto iniziale.

Decreto Rilancio – Detrazione 110% per Ristrutturazioni

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Rilancio ( legge 19 maggio 2020, n. 34.) che introduce l’aliquota di detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi.  

Sintesi:

I criteri principali per poter accedere agli incentivi Fiscali sono i seguenti (Art 119 del decreto rilancio);

Il miglioramento dell’isolamento termico deve prevedere più del 25% delle superfici totali dei muri esterni e del tetto. (Quindi, ad esempio, non si può isolare solo una parete).
Importo massimo 60.000 Euro (Ovvero circa 800 mq tra tetto e pareti esterne)

Impianto di climatizzazione, quindi Caldaia, Pompa di Calore, Pannelli Radianti, Fotovoltaico, ecc.. Importo massimo 30.000 Euro. (Per una abitazione di queste dimensioni l’importo potrebbe non coprire il valore dell’impianto completo)

Gli altri interventi di efficientamento inseriti negli elenchi delle norme precedenti, come ad esempio le Finestre, sono oggetto di incentivo solo se eseguiti assieme agli interventi elencati ai due punti precedenti.

In conclusione i lavori da eseguire sul fabbricato devono essere consistenti.

 

Riferimenti normativi:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/cs-21-05-2020

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/decreto-rilancio_art_119_art_121.pdf

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Stralcio_DL63-2013_modificato_L160-2019.pdf

 

Loft, come trasformare il vecchio magazzino in un open space di design

  • News24 – Il Sole24ore

Il recupero di spazi a uso industriale ormai dismesso e la conversione di questi spazi a uso abitativo è una delle tendenze di riqualificazione urbana verso cui il mercato immobiliare sta tendendo in questi anni. Spesso però questi immobili si trovano in condizioni di degrado e inutilizzo da…………..

Spaccato

– di Emanuela Furone

Link

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We are building the first of 150 Villas investment on the Antigua and Barbuda free zone area.

The Developer is the International Company ELGO Group with the local Branch Giuman Antigua

The Villas are designed with full Cross Laminated Timber structure to give the Customers a real Ecological experience combined with the traditional seismic and hurricane structural resistance.

The construction will be completed in two months to confirm the biggest advantages compared to the traditional construction systems.

All the Construction Materials, the Project Engineering and the Skilled Workers are Made in Italy to ensure the best Quality level.

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01.1 bianco+rosso

Camini e canne fumarie

Negli edifici ristrutturati gli incendi dei tetti ventilati sono aumentati di numero. Ci vuole più attenzione nell’installazione dei tubi inox.

Negli ultimi giorni di intenso freddo sono apparse numerosi allarmi di intossicazioni da monossido di carbonio in conseguenza di malfunzionamenti di apparecchi a biomassa, spesso dovuti alle pessime condizioni dei condotti di evacuazione dei fumi.

Probabilmente l’elevato numero di incendi connessi a camini è dovuto anche al ritorno in auge della combustione a legna.

IN QUALI TIPI DI INCENDIO SI PUO’ INCORRERE?

Gli incendi che sono originati dalla presenza di camini sono sostanzialmente:

  1. incendio fuliggine (l’incendio nasce all’interno del camino, per combustione della fuliggine depositata sulla parete interna della canna fumaria)

  2. incendio esterno al camino per surriscaldamento (l’incendio nasce all’esterno del camino, per surriscaldamento dei materiali combustibili vicini alla parete esterna del camino stesso)

  3. incendio dovuto a perdite della canna fumaria (gas caldi oppure scintille)

Tali tipologie di incendio sono legate soprattutto all’impiego di combustibile solido: infatti la fuliggine si crea principalmente in presenza di combustibile solido, ed anche l’alta temperatura dei fumi è una peculiarità dell’impiego dei combustibili solidi. 

INCENDI, QUALI LE CAUSE SCATENANTI?

SCARSA MANUTENZIONE. Le cause di questi tipi di incendio sono principalmente dovute a una scarsa manutenzione dello  stesso (pulizia). Per questo motivo è importante eseguire il controllo dei fumi da personale competente, almeno in occasione degli interventi di pulizia che sono obbligatori in base alla legge e ai regolamenti comunali. 

La fuliggine è infatti un ottimo combustibile e, grazie al notevole flusso di aria, potrebbe causare una violenta combustione che produce rapidamente molto calore. In genere è di breve durata (15 – 20 minuti) e produce anche un grande rumore e vibrazioni. Dal camino escono violentemente le faville e fiamme, accompagnate da un fumo acre.
Il calore prodotto ( può arrivare anche a 800 – 1.000 °C ) arroventa la superficie interna e può fare crepare le pareti della canna e i muri confinanti, col pericolo di estendere l’incendio ai mobili e alle travi dei soffitti o del tetto.

All’esterno le faville che escono dal comignolo possono ricadere su materiali combustibili ed innescare incendi all’esterno dell’abitazione o in edifici o costruzioni adiacenti ed inoltre possono cadere nel canale di gronda (dove possono esservi foglie secche, spini ecc.) e innescare una combustione nell’intercapedine del tetto. Braci e faville possono anche essere portare dal vento in condizioni pericolose.

Gli incendi coinvolgono sia camini “storici”, ubicati in vecchi fabbricati, sia camini “moderni”, realizzati con materiali vari, ed ubicati in fabbricati recenti o recentissimi, o anche in fabbricati storici ristrutturati. E’ opportuno rilevare che la recente diffusione di tetti di tipologia ventilata e struttura portante in legno comporta, sotto l’aspetto antincendio, una facile e rapida propagazione delle fiamme, una difficile individuazione del focolaio a causa dei numerosi possibili percorsi dei fumi, e poi, in fase di spegnimento, una certa difficoltà di attacco delle zone coinvolte dalla combustioneperché favorendo la circolazione dell’aria rende più veloce la propagazione delle fiamme.

INADEGUATEZZA TECNICA. Un altro fattore di pericolo è costituito dall’inadeguatezza tecnica dei camini. Infatti si può assistere ad un sistema di costruzione delle case in modo affrettato e con isolamenti poco accurati. Per questo gli incendi delle canne fumarie danneggiano sempre più frequentemente anche i tetti, creando danni non indifferenti.

Questo fenomeno interessa maggiormente le case appena costruite o ristrutturate.Il problema non è il tubo d’acciaio o quanto previsto dalle nuove norme. È il sistema di isolamento di certi passaggi della canna fumaria che non funziona. Non è un caso, ad esempio, che l’incendio non si limita più alla sola canna fumaria, come accadeva una volta: l’incendio alla canna fumaria diventa puntualmente incendio del tetto. Se la canna fumaria non è ben isolata, ad esempio, e il fuoco riesce ad entrare nell’intercapedine tra le tegole del tetto e il soffitto, l’incendio diventa ben difficile da controllare.

Durante i vari interventi si riscontrano spesso canne fumarie di sezione insufficiente, costruite con materiali non idonei a sopportare alte temperature o rimaneggiate più volte nel corso di ristrutturazioni.

Un errore molto frequente è quello di realizzare dei condotti fumari in acciaio inox privi di un’adeguata coibentazione – isolazione termica e senza rispettare le distanze minime dagli elementi di fabbrica combustibili (legno, isolanti sintetici, ecc.).Se è pur vero che tale tipologia di camino garantisce un’ottima tenuta ai fumi e all’acqua di condensa, è altrettanto vero che l’acciaio presenta un’elevata conducibilità del calore.

Se proprio non si riesce ad isolare il tubo in Inox, riducendo i rischi, è possibile evitare danni ingenti scatenati da un incendio con la posa di uno strato di materiale resistente al fuoco (almeno EI 60) al di sopra del tavolato inferiore. L’eventuale incendio della copertura non potrebbe così propagarsi al di sotto dello strato resistente al fuoco, limitando i danni e consentendo l’utilizzo delle abitazioni anche subito dopo l’estinzione e la sistemazione provvisoria del tetto.

Particolare attenzione va posta nella costruzione di edifici interamente realizzati con strutture in legno. Con la tecnologia dell’intelaiatura con intercapedini isolate, in caso di incendio, si rischia la distruzione completa dell’edificio in breve tempo.

GLI ERRORI PIU’ COMUNI NELLA REALIZZAZIONE DI UN CAMINO

Camini e canne fumarie devono essere ben isolati per evitare che i fumi della combustione facciano raggiungere al legno delle coperture la temperatura di accensione spontanea.

Gli errori esecutivi del camino che possono causare un incendio sono:

  • camino con Classe di temperatura inferiore alla temperatura nominale effettiva dei fumi (ad es. camino con T 160, adatto per caldaie a gas, usato invece per stufa a legna, con temperatura dei fumi ben maggiore)

  • camino con presenza di materiali combustibili (travi di legno, assi, moquette, ecc.) a distanza inferiore a quella indicata sul codice del camino (ad es. trave posta a 10 mm, quando il codice del camino prevede una distanza minima di 50 mm)

  • camino non “denominato” per incendio fuliggine, ossia non testato per tale evento, ed invece utilizzato per combustibile solido

  • camino non montato correttamente, e quindi con possibili punti caldi (temperatura superficiale esterna superiore rispetto a quella determinata nelle varie prove)

  • impianto termico e camino dimensionati in modo errato.

ALCUNI CONSIGLI IN CASO DI INCIDENTE

Nel caso in cui la canna fumaria prenda fuoco ci sono alcune precauzioni da osservare:

  • Non gettare acqua nel camino dall’alto; toccando le pareti arroventate le farebbe crepare all’istante; inoltre la pressione del vapore acqueo prodotto le può indebolire o distruggere.
  • Bagnare con poca acqua la legna o il combustibile presente nel caminetto, o nella stufa in maniera tale da terminare la combustione in atto nell’apparecchio.
  • Chiudete l’eventuale valvola dell’aria di tiraggio del camino.
  • Allontanate mobili e altri oggetti dai muri attigui la canna fumaria.

Controllare la qualità della combustione nel proprio  è relativamente semplice, basta prestare attenzione ad alcuni segnali:

BUONA COMBUSTIONE CATTIVA CAMBUSTIONE
Fumo quasi invisibile Fumo denso all’uscita dal camino di colore da giallo a grigio scuro
Nessun odore Formazione di cattivi odori a causa delle sostanze
nocive
Cenere grigio chiaro o bianca Cenere scura e pesante, con la testa del camino
( comignolo) sporca di nero
Poca fuliggine nei camini e basso consumo di combustibile Notevole consumo di combustibile
Fiamme blu o rosso chiaro Fiamme rosse o rosso scuro

Tabella © Vigili del fuoco di Baselga di Pinè

PERCHE’ IL MONOSSIDO DI CARBONIO E’ PERICOLOSO?

Il monossido di carbonio conosciuto anche come CO ( formula chimica CO dove si ha n°1 atomo di Carbonio e n°1 atomo di Ossigeno) è un veleno che quando viene respirato si accumula nel sangue al posto dell’ossigeno, ( nell’emoglobina del sangue si sostituisce all’ossigeno, con una affinità migliore, rispetto a questo, di ben 250 volte), così il cervello funziona male, la mente perde lucidità, i riflessi diventano lenti, i muscoli sono deboli e fiacchi. È come avere l’influenza. Con dosi maggiori di gas diventa difficile respirare, camminare e quindi si entra in uno stato di coma e si muore. Bastano 10 minuti.

COME ACCORGERSI. E’ molto difficile accorgersi di respirarlo, in quanto esso è invisibile ed inodore. Gli indizi dovuti alla sua presenza, possono essere confusi con altre cause, però è sempre meglio prestare attenzione e fare degli accertamenti immediati, infatti il monossido uccide velocemente. Sintomi di mal di testa e di debolezza, soprattutto quando ci si sveglia. Irritazioni alla gola, al naso ed agli occhi, così pure sensazione di caldo soffocante. Questi sintomi sono molto soggettivi e possono variare da persona a persona. I cani, i gatti ed i piccoli animali possono mostrare anche loro dei sintomi di stanchezza e di perdita di equilibrio, quasi come fossero ubriachi.

I RILEVATORI. I rilevatori di CO sono strumenti dal costo contenuto che producono, con precisione e affidabilità, un allarme anche per basse concentrazioni di CO (220 PPM particelle per milione). Intervengono con segnalazioni luminose o acustiche, oppure possono essere previsti per attivare una ventilazione forzata, per esempio tramite un estrattore l’aria. In pratica però, può succedere che l’utente spenga il rilevatore perché infastidito dalle troppo frequenti e ripetute segnalazioni che, a suo parere risultano ingiustificate dato che nella stanza “non c’erano ne odori ne fumi particolari”. Il monossido di carbonio, si ricorda ancora è un gas inodore ed incolore.

Le case energeticamente efficienti aumentano il rischio di soffrire di asma

Studio Uk: se gli ambienti molto isolati non vengono arieggiati o riscaldati a sufficienza diventano un covo di muffe ed umidità

Non è una novità che alcune condizioni abitative possano contribuire allosviluppo di disturbi respiratori. Le case possono trasformarsi in veri e propri covi di muffe e batteri che provocano l’insorgere di patologie allergiche ed asmatiche. Ma probabilmente non ci saremmo aspettati che il rischio maggiore provenisse da abitazioni ad alta efficienza energetica, che promettono non solo basso impatto ambientale ma anche ambienti interni più salubri. A ‘sfatare il mito’ o comunque ad evidenziare una problematica poco conosciuta è una ricerca condotta da un team di ricercatori dell’University of Exeter Medical School pubblicata sulla rivista Environment International.  

Social housing
Per evitare fraintendimenti va subito detto che i risultati dello studio si riferiscono esclusivamente all’edilizia in social housing ma, poiché le ragioni del legame fra green building e malattie asmatiche è associata a comportamenti scorretti degli occupanti, nulla toglie che qualsiasi abitazione potrebbe rivelarsi rischiosa per la salute. Gli studiosi, grazie alla collaborazione con la Coastline Housing, una delle principali imprese di edilizia sociale del Regno Unito, hanno raccolto i dati di più di 700 abitazioni di Cornwall, rilevando come fra gli abitanti di edifici efficienti ci fossero maggiori percentuali di persone con disturbi asmatici.

Gli ambienti molto isolati vanno ventilati e riscaldati correttamente 

Il motivo, stando ai risultati, va ricercato nel fatto che le nuove abitazioni o gli interventi di retrofit,  si traducono in case maggiormente isolate termicamente e con minori infiltrazioni. Nel caso in cui gli ambienti non vengano arieggiati o riscaldati a sufficienza- cosa che in caso di occupanti meno abbienti si tende a fare- il risultato potrebbe essere quello di una proliferazione di muffe ed umidità, i principali fattori legati all’insorgenza dell’asma. 
Le case scarsamente ventilate  aumentano anche l’esposizione degli abitanti ad altri contaminanti biologici, chimici e fisici. Un’altra possibile spiegazione del maggiore rischio di asma corso dai residenti nelle case ad alta efficienza energetica è legato all’umidità, causata da un ristagnamento dell’aria ma anche da abitudini scorrette, come lavare  in casa e stendere i panni negli ambienti interni. Questi comportamenti aumentano l’umidità ambientale, un problema che talora viene peggiorato dalle misure per l’efficienza energetica come la chiusura delle crepe e delle fessure.

Informare maggiormente la popolazione
La soluzione ovviamente, sottolineano gli esperti, non risiede nel mettere in discussione l’efficienza energetica delle abitazioni, che siano in social housing o no, ma è necessario che la popolazione venga informata sui comportamenti da tenere ed evitare per migliorare la qualità dell’aria degli ambienti.

Solar Hybrid PV and Thermal

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Solar Hybrid technology has been developed for combined production of Electrical and Thermal Energy.

The application of Roll Bond Alluminium Exchangers Technology to Photovoltaic modules improve the efficiency and at the same time produce hot water used for many purposes.

Main and most used application are Hotels, Pools and Hospitals.

Following some technical info:

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Aliquota IVA per Pensilina o copertura per posto Auto

Quale aliquota IVA deve essere applicata nel caso in cui si intenda realizzare una piazzola in cemento, prospiciente un edificio residenziale, al fine di poggiarvi la copertura di un posto auto?

L’intervento consistente nella realizzazione di una piazzola in calcestruzzo su cui poggiare la copertura di un posto auto, se non viene accompagnato da ulteriori opere, ad esempio di manutenzione ordinaria o straordinaria sul fabbricato residenziale, è soggetto all’aliquota IVA ordinaria del 22%.

Per poter assoggettare la realizzazione del battuto in calcestruzzo all’aliquota agevolata del 4% occorrerebbe che il lavoro fosse realizzato nel contesto della costruzione del fabbricato stesso (ammesso che oggettivamente e soggettivamente ricorressero le condizioni “prima casa”) mentre per l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% occorrerebbe dimostrare che si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria (e non ordinaria in quanto la piazzola non esiste ancora).

Tuttavia, la realizzazione di una platea in calcestruzzo al fine di posarvi la copertura di un posto auto non può rientrare nel concetto di manutenzione straordinaria e nemmeno negli altri concetti di natura fiscale ed  urbanistica di “restauro e risanamento conservativo”, “ristrutturazione edilizia”, “ristrutturazione urbanistica” (così come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettere b, c e d del DPR 380/2001), ma bensì in quello di nuova costruzione, per cui l’aliquota IVA applicabile non può che essere quella ordinaria del 22%.

Infine verificare le misure per capire se rientra tra le opere assoggettabili ad Edilizia libera o SCIA, DIA, Ecc..

Pompe di calore, crescono le vendite in Europa nel 2013

Un totale di 769.879 pompe di calore sono state vendute lo scorso anno in Europa, con un incremento del 3% sul 2012. A rivelarlo è l’European Heat Pump Association (EHPA) secondo cui la capacità totale si aggira attorno ai 24 GW, producendo circa 13 TWh di energia utile. A dominare il mercato, sempre secondo l’EHPA, sarebbero le pompe di calore ad aria per la produzione di ACS. 

MERCATO 2013 POSITIVO. Dall’indagine svolta in 21 paesi è inoltre emerso che la maggior parte dei mercati (15 su 21) sono tornati a crescere dopo un 2012 molto difficile. A risentire della crisi erano stati soprattutto Portogallo, Spagna, Svezia e Finlandia dove ora è stata osservata un’inversione di tendenza radicale, tanto che il mercato è tornato prepotentemente a crescere.

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LIMITAZIONI ALLA CRESCITA. Le principali cause che limitano la diffusione delle pompe di calore sono l’elevato costo iniziale di investimento e i costi elevati dell’energia elettrica. EHPA sostiene che, nonostante gli evidenti vantaggi di questa tecnologia, il sostegno dei governi europei è ancora esiguo.

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Fondo di garanzia per la prima casa

Lo Stato garantirà i mutui fino a 250mila euro per l’acquisto e l’efficientamento energetico degli immobili destinati ad abitazione principale.

Fondo di garanzia DECRETO MINISTERIALE 31_07_2014

01/10/2014 – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 31 luglio 2014 che regola il Fondo di garanzia per l’acquisto e la ristrutturazione della prima casa. Il Fondo di garanzia, è stato introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2014 con uno stanziamento di 600 milioni di euro, 200 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.


Le risorse sono destinate a garantire il 50% della quota capitale dei finanziamenti concessi per l’acquisto, la ristrutturazione e l’accrescimento dell’efficienza energetica degli immobili destinati a prima casa di abitazione del soggetto che richiede il mutuo.  Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

Per poter accedere alla garanzia del Fondo, l’importo dei mutui ipotecari non può superare i 250 mila euro. Allo stesso tempo, l’abitazione da acquistare o riqualificare non deve appartenere alle categorie catastali A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) né deve avere caratteristiche che la possano ricondurre agli immobili di lusso.

Hanno priorità di accesso ai mutui le giovani coppie, i nuclei famigliari monogenitoriali con figli minori e i giovani con età inferiore a 35 anni inquadrati con un contratto di lavoro atipico. Alla data di presentazione della domanda, il mutuatario non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli acquisiti per successione a causa di morte, in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

L’ammissione alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente per via telematica. Il soggetto finanziatore (banche o intermediari finanziari) verifica la completezza della domanda e la trasmette al Gestore (Consap SpA), che le assegna un numero di posizione progressivo in base all’arrivo. L’efficacia della garanzia del Fondo decorre in via automatica dalla data di erogazione del mutuo.
 
Nel caso di inadempimento del mutuatario, il soggetto finanziatore informa il Gestore dopo 90 giorni dalla scadenza della prima rata rimasta anche parzialmente insoluta. Entro dodici mesi dalla comunicazione, il  soggetto  finanziatore invia al mutuatario l’intimazione  al pagamento. Se il mutuatario non provvede al pagamento entro sei mesi, il soggetto finanziatore  può chiedere al Gestore l’intervento della garanzia del Fondo.

L’operazione fa sorgere, a carico del mutuatario, l’obbligo di restituire le somme pagate dal Fondo, gli interessi maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e le spese sostenute per il recupero.

Riqualificazione Energetica e detrazioni Fiscali, Scheda informativa Agenzia delle Entrate

Riportiamo di seguito le indicazioni dall’Agenzia delle Entrate.

Sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti, spetta una detrazione del 65%. Percentuale che passerà al 50%, per i pagamenti effettuati dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
Va ricordato che le spese sostenute prima del 6 giugno 2013 fruivano della detrazione del 55%. Dal 1° gennaio 2016 il beneficio sarà del 36%, cioè quello ordinariamente previsto per i lavori di ristrutturazione edilizia.

Attenzione: per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione è pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015; al 50% per le spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016.

La detrazione spetta per le spese sostenute, e rimaste a carico del contribuente (per es. non incentivati dal Comune) per:

  • interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro
  • interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un’apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre
  • l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro
  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro
  • interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro.

La pompa di calore elettrica per la climatizzazione domestica

Nello Speciale tecnico di Qualenergia.it, realizzato in collaborazione con Assoclima, aspetti tecnologici, impiantistici ed economici in base ai quali decidere se installare, ad uso domestico, una pompa di calore elettrica e di quale tipologia.

La pompa di calore elettrica permette di soddisfare la domanda di climatizzazione estiva e invernale degli edifici e di produzione di acqua calda sanitaria, consentendo risparmi che vanno dal 40 al 60% di energia primaria, oltre che la riduzione delle emissioni, impiegando per il proprio funzionamento circa il 75% di energia rinnovabile.

In Italia esistono le condizioni climatiche ideali per l’utilizzo delle pompe di calore visto che le temperature medie italiane consentono efficienze molto elevate di queste macchine.

Nello Speciale di Qualenergia.it, realizzato con la collaborazione di Assoclima, vengono presentati in modo sintetico alcuni aspetti tecnologici, impiantistici, prestazionali ed economici in base ai decidere se installare a livello residenziale, in caso di sostituzione della vecchia caldaia a gas, una pompa di calore elettrica ed eventualmente di quale tipologia.

Con quale incentivo? Come cambiano i conti a seconda dell’incentivo che si sceglie, conto termico o detrazioni fiscali (65 e 50%), e della zona climatica in cui vive l’utente?

Come si vedrà dai calcoli proposti, tra i due incentivi le detrazioni fiscali sono la soluzione nettamente più conveniente, con buoni tempi di ritorno dell’investimento iniziale, ma bisognerà sempre analizzare con attenzione ogni aspetti caso per caso.

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Le case In Legno sono Adatte ai climi caldi?

Il sistema costruttivo in legno presenta molti vantaggi ma, ovviamente, le stratigrafie devono essere opportunamente progettate per il clima in cui si costruisce. In altre parole, nel caso di climi temperati/caldi, oltre alla verifica dell’isolamento (valore di trasmittanza), è necessario valutare anche altri fattori come la capacità termica, che influiscono sulla risposta in regime dinamico dei pacchetti murari. Ciò è essenziale per valutare il comportamento estivo, facendo particolare attenzione alla copertura, l’elemento più esposto all’irraggiamento solare e, quindi, più soggetto a trasmettere il calore verso l’interno nelle giornate più calde.

Sotto questo profilo, è bene distinguere, innanzitutto, fra il sistema intelaiato e quello a pannelli portanti, caratterizzato da una massa maggiore. Quest’ultimo è, in generale, più indicato per climi caldi, ma in entrambi i casi, con gli opportuni accorgimenti, è possibile ottenere strutture con buone prestazioni estive. La scelta è inoltre legata ai costi e ai vincoli, anche a livello progettuale, che ciascuna struttura comporta.

Vanno infatti considerate la progettazione e la distribuzione degli ambienti, in particolare per quanto concerne l’orientamento e le dimensioni delle aperture vetrate, ricordando che il comportamento estivo di una struttura è legato a molteplici fattori e non soltanto alla progettazione del singolo elemento di involucro.

Il 1° luglio 2014 verrà introdotta la tariffa “D1’’ per le pompe di Calore

Partirà ufficialmente il primo luglio e sarà disponibile, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015 la nuova tariffa D1 per gli utenti privati che decideranno di utilizzare la pompa di calore come esclusiva fonte di riscaldamento. Rientrano nella sperimentazione solo impianti in grado di riscaldare l’abitazione in modo monovalente ed eventualmente raffrescare e produrre acqua calda sanitaria.

LE ORIGINI. Nata con l’intento di eliminare le barriere alla diffusione di questo tipo di tecnologia, la tariffa – introdotta dall’Autorità per l’Energia l’Energia con la Delibera 607/2013/R/eel del 19 dicembre 2013 – sarà costante a prescindere dai consumi, senza necessità di installare un secondo contatore e quindi estesa a tutte le utenze elettriche dell’abitazione. La tariffa potrà essere applicata anche nel caso di presenza di impianti fotovoltaici, sebbene la convenienza debba essere ponderata dalla quota di autoconsumo.

SPERIMENTAZIONE TARIFFARIA, ELEMENTI CHIAVE. Gli elementi chiave della sperimentazione tariffaria sono i seguenti:

  1. adesione volontaria dei clienti alla sperimentazione; distributori e venditori non hanno oggi alcun modo di identificare autonomamente i clienti che utilizzano PDC nella propria abitazione;
  2. limitazione ai soli clienti domestici che utilizzano pompe di calore elettriche nell’abitazione di residenza come unico sistema di riscaldamento delle proprie abitazioni; si intende in altre parole evitare che la rimozione della struttura progressiva delle tariffe possa involontariamente favorire utilizzi non razionali dell’energia elettrica, cioè che possano aderire opportunisticamente alla sperimentazione utenti con alti livelli di consumo annuo e dotati di una piccola PDC (o di un semplice climatizzatore estivo reversibile) utilizzata a fini di integrazione nelle mezze stagioni;
  3. applicazione della tariffa D1  se vi è residenza nell’abitazione a cui si applica la sperimentazione (punto 2) . Evitare comportamenti opportunistici di adesione alla sperimentazione che potrebbero verificarsi, oltre che per coloro che dispongono già di un altro sistema di riscaldamento nella propria abitazione, anche per coloro che adottino la PDC reversibile come unico sistema di climatizzazione delle case di vacanza;
  4. l’applicazione della tariffa D1 comporta automaticamente la limitazione della sperimentazione alle tipologie di utenti che coincidono naturalmente con quelle alle quali sono state finora applicate le tariffe progressive D2 e D3; non rientrano pertanto nella sperimentazione le PDC condominiali o quelle utilizzate per riscaldare ambienti di lavoro o commerciali o quelle che si sono avvalse di un doppio contatore per tariffe BTA;
  5. la fissazione di un preciso termine alla durata della sperimentazione (punto 5) discende dalla considerazione che dal 1 gennaio 2016 sarà avviato un nuovo periodo regolatorio nell’ambito del quale l’articolazione delle tariffe di rete potrà essere rivista; i dati e le informazioni raccolte nel corso di questa sperimentazione hanno proprio lo scopo di fornire elementi utili all’analisi delle proposte da formulare in questo contesto ed è per questo che la delibera 607/2013/R/eel prevede l’adozione da parte delle imprese di distribuzione di uno specifico sistema di monitoraggio che consenta di studiare in dettaglio l’entità e la distribuzione temporale dei prelievi associati agli utilizzi domestici in generale e alle PDC in particolare.

Le  tipologie di impianti a pompa di calore elettrica che potranno beneficiare dell’intervento tariffario si possono ricondurre a due principali:

  • PDC aria-aria (costituita da un’unità esterna e da N split) in grado unicamente di riscaldare l’abitazione;
  • PDC aria-acqua (costituita da un’unità esterna allacciata al sistema idronico di distribuzione del calore nell’abitazione, tramite caloriferi o fan-coil) in grado di riscaldare l’abitazione ed eventualmente anche di produrre acqua calda sanitaria (nel seguito: a.c.s.).

Non possono invece rientrare nella sperimentazione:

  • le PDC utilizzate come impianto di riscaldamento centralizzato dei condomini, dal momento che a tali impianti non si applica la tariffa per utenze domestiche su cui si concentra l’intervento tariffario (la tariffa applicata alle utenze BT per usi diversi dalle abitazioni, infatti, non è affetta da progressività e pertanto non ha elementi di ostacolo all’efficienza energetica);
  • le PDC a gas, i cui consumi elettrici sono di piccola entità e la cui inclusione nella sperimentazione avrebbe solo l’effetto di agevolare consumi diversi da quelli per riscaldamento efficiente (per le PDC a gas, tali consumi sono quelli di gas naturale e non di elettricità);
  • le più piccole PDC aria-acqua in grado di produrre solo a.c.s. e che vengono dunque installate in luogo di scaldacqua a gas o di boiler elettrici; questo secondo tipo di apparecchi è infatti caratterizzato da valori di potenza impegnata e di consumo medio annuo di entità piuttosto contenuta, che potrebbero risultare in molti casi compatibili anche con il limite di potenza associato alla tariffa D2 e difficilmente preponderanti rispetto agli altri consumi di un’abitazione.

UN ESEMPIO PRATICO PER CAPIRE MEGLIO. Assumendo in un caso tipo una famiglia composta da 4 persone in un’abitazione in zona climatica E, dove il consumo annuo delle utenze elettriche è di circa 3000 kWh e dove per soddisfare il fabbisogno termico invernale, estivo e di acqua calda sanitaria una pompa di calore potrà consumare circa 3600kWh elettrici, la tariffa D1 comporterà un risparmio complessivo di oltre il 25% verso la tariffa D3, con una riduzione della spesa in bolletta di circa 500€ annui