Il 1° luglio 2014 verrà introdotta la tariffa “D1’’ per le pompe di Calore

Partirà ufficialmente il primo luglio e sarà disponibile, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015 la nuova tariffa D1 per gli utenti privati che decideranno di utilizzare la pompa di calore come esclusiva fonte di riscaldamento. Rientrano nella sperimentazione solo impianti in grado di riscaldare l’abitazione in modo monovalente ed eventualmente raffrescare e produrre acqua calda sanitaria.

LE ORIGINI. Nata con l’intento di eliminare le barriere alla diffusione di questo tipo di tecnologia, la tariffa – introdotta dall’Autorità per l’Energia l’Energia con la Delibera 607/2013/R/eel del 19 dicembre 2013 – sarà costante a prescindere dai consumi, senza necessità di installare un secondo contatore e quindi estesa a tutte le utenze elettriche dell’abitazione. La tariffa potrà essere applicata anche nel caso di presenza di impianti fotovoltaici, sebbene la convenienza debba essere ponderata dalla quota di autoconsumo.

SPERIMENTAZIONE TARIFFARIA, ELEMENTI CHIAVE. Gli elementi chiave della sperimentazione tariffaria sono i seguenti:

  1. adesione volontaria dei clienti alla sperimentazione; distributori e venditori non hanno oggi alcun modo di identificare autonomamente i clienti che utilizzano PDC nella propria abitazione;
  2. limitazione ai soli clienti domestici che utilizzano pompe di calore elettriche nell’abitazione di residenza come unico sistema di riscaldamento delle proprie abitazioni; si intende in altre parole evitare che la rimozione della struttura progressiva delle tariffe possa involontariamente favorire utilizzi non razionali dell’energia elettrica, cioè che possano aderire opportunisticamente alla sperimentazione utenti con alti livelli di consumo annuo e dotati di una piccola PDC (o di un semplice climatizzatore estivo reversibile) utilizzata a fini di integrazione nelle mezze stagioni;
  3. applicazione della tariffa D1  se vi è residenza nell’abitazione a cui si applica la sperimentazione (punto 2) . Evitare comportamenti opportunistici di adesione alla sperimentazione che potrebbero verificarsi, oltre che per coloro che dispongono già di un altro sistema di riscaldamento nella propria abitazione, anche per coloro che adottino la PDC reversibile come unico sistema di climatizzazione delle case di vacanza;
  4. l’applicazione della tariffa D1 comporta automaticamente la limitazione della sperimentazione alle tipologie di utenti che coincidono naturalmente con quelle alle quali sono state finora applicate le tariffe progressive D2 e D3; non rientrano pertanto nella sperimentazione le PDC condominiali o quelle utilizzate per riscaldare ambienti di lavoro o commerciali o quelle che si sono avvalse di un doppio contatore per tariffe BTA;
  5. la fissazione di un preciso termine alla durata della sperimentazione (punto 5) discende dalla considerazione che dal 1 gennaio 2016 sarà avviato un nuovo periodo regolatorio nell’ambito del quale l’articolazione delle tariffe di rete potrà essere rivista; i dati e le informazioni raccolte nel corso di questa sperimentazione hanno proprio lo scopo di fornire elementi utili all’analisi delle proposte da formulare in questo contesto ed è per questo che la delibera 607/2013/R/eel prevede l’adozione da parte delle imprese di distribuzione di uno specifico sistema di monitoraggio che consenta di studiare in dettaglio l’entità e la distribuzione temporale dei prelievi associati agli utilizzi domestici in generale e alle PDC in particolare.

Le  tipologie di impianti a pompa di calore elettrica che potranno beneficiare dell’intervento tariffario si possono ricondurre a due principali:

  • PDC aria-aria (costituita da un’unità esterna e da N split) in grado unicamente di riscaldare l’abitazione;
  • PDC aria-acqua (costituita da un’unità esterna allacciata al sistema idronico di distribuzione del calore nell’abitazione, tramite caloriferi o fan-coil) in grado di riscaldare l’abitazione ed eventualmente anche di produrre acqua calda sanitaria (nel seguito: a.c.s.).

Non possono invece rientrare nella sperimentazione:

  • le PDC utilizzate come impianto di riscaldamento centralizzato dei condomini, dal momento che a tali impianti non si applica la tariffa per utenze domestiche su cui si concentra l’intervento tariffario (la tariffa applicata alle utenze BT per usi diversi dalle abitazioni, infatti, non è affetta da progressività e pertanto non ha elementi di ostacolo all’efficienza energetica);
  • le PDC a gas, i cui consumi elettrici sono di piccola entità e la cui inclusione nella sperimentazione avrebbe solo l’effetto di agevolare consumi diversi da quelli per riscaldamento efficiente (per le PDC a gas, tali consumi sono quelli di gas naturale e non di elettricità);
  • le più piccole PDC aria-acqua in grado di produrre solo a.c.s. e che vengono dunque installate in luogo di scaldacqua a gas o di boiler elettrici; questo secondo tipo di apparecchi è infatti caratterizzato da valori di potenza impegnata e di consumo medio annuo di entità piuttosto contenuta, che potrebbero risultare in molti casi compatibili anche con il limite di potenza associato alla tariffa D2 e difficilmente preponderanti rispetto agli altri consumi di un’abitazione.

UN ESEMPIO PRATICO PER CAPIRE MEGLIO. Assumendo in un caso tipo una famiglia composta da 4 persone in un’abitazione in zona climatica E, dove il consumo annuo delle utenze elettriche è di circa 3000 kWh e dove per soddisfare il fabbisogno termico invernale, estivo e di acqua calda sanitaria una pompa di calore potrà consumare circa 3600kWh elettrici, la tariffa D1 comporterà un risparmio complessivo di oltre il 25% verso la tariffa D3, con una riduzione della spesa in bolletta di circa 500€ annui

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